Per la copertura rc auto non deve essere più data disdetta dal contraente, in quanto allo scadere dei dodici mesi l'automobilista è libero di scegliere la stessa compagnia oppure cambiare compagnia. Nell'assicurazione rc auto possono essere previste altre coperture aggiuntive, come ad es. una tutela legale o l'assicurazione "cristalli", che talvolta vengono stipulati con dei contratti separati dalla polizza rc auto. Può accadere che le "vecchie" assicurazioni, dopo il cambio verso altra compagnia, richiedano il pagamento del premio relativo alle assicurazioni accessorie, insinuando che per tali coperture il cliente avrebbe dovuto comunicare una disdetta specifica.

A tale riguardo l'IVASS (l'Autorità amministrativa di vigilanza sul mercato assicurativo) ha emesso un protocollo nel quale rileva che le compagnie non possono chiedere il premio delle polizze accessorie anche se queste sono state stipulate con contratti distinti, se la base di tutte le polizze riguarda un interesse di tutela "unitario".