Le parti comuni di un condominio sono elencate nell’art. 1117 c.c. e sono tutte quelle parti che – costruttivamente – sono necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, le facciate per citare le più significative o gli impianti d’uso comune, come ad esempio quello di riscaldamento e condizionamento (se esistenti) e le reti di distribuzione dell’acqua, luce e gas.